|
Il Giudice di Pace |
|
Chi è il Giudice di Pace
A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito.
Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002.
Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta.
Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni.
Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.
Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
Il Giudice di Pace sul territorio
I giudici di Pace sono complessivamente 4700 distribuiti, secondo la pianta organica, in 848 diverse sedi di uffici giudiziari.
Ciascun ufficio del Giudice di Pace è costituito da uno o più magistrati onorari che esercitano le funzioni in un territorio che può comprendere uno o più comuni ovvero essere limitato a una o più circoscrizioni dello stesso comune.
Il personale di cancelleria addetto in pianta organica in via esclusiva agli uffici del Giudice di Pace è di 5119 unità.
|
|
Il procedimento per la nomina
I requisiti
Ogni cittadino italiano di età non superiore a 70 anni e non inferiore a 30 può chiedere di essere nominato Giudice di Pace.
I requisiti per la nomina sono:
-
avere l'esercizio dei diritti civili e politici
-
non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
-
avere idoneità fisica e psichica
-
avere conseguito la laurea in giurisprudenza
-
avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di Giudice di Pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata
-
avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
Il requisito di cui al punto f) non è richiesto per coloro che hanno esercitato:
- funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno due anni,
- funzioni notarili,
- insegnamento di materie giuridiche nelle università,
- funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex-carriera direttiva delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie.
Oltre a tali requisiti è necessario che la persona da nominare abbia la capacità di assolvere degnamente per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata le funzioni di magistrato onorario.
Il procedimento:
|
Il procedimento per la nomina a magistrato onorario con funzioni di giudice di pace inizia con la pubblicazione dei posti vacanti.
I posti vacanti sono pubblicati dal Presidente della Corte di Appello un anno prima che si verifichino le vacanze previste (per scadenza dell'incarico al termine del quadriennio di conferma ovvero per il compimento del 75° anno di età) nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto ovvero al verificarsi imprevisto di una vacanza.
La pubblicazione avviene nel sito www.giustizia.it, nella Gazzetta Ufficiale e nell'albo pretorio dei comuni interessati dalla vacanza ed è comunicata ai presidenti dei Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati devono presentare domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace al Presidente della Corte di Appello che ha pubblicato la sede vacante che interessa.
Gli interessati non possono, nello stesso anno solare, presentare più di tre domande relative a sedi di diversi distretti e per ciascuna domanda, afferente al singolo distretto, non possono indicarsi più di sei sedi. La presentazione di più domande non determina preferenza tra le sedi indicate, anche se relative allo stesso distretto.
Nell'ambito del singolo distretto il candidato può presentare anche più di una domanda nell'arco di un anno, tenendo tuttavia presente che la domanda di ammissione al tirocinio deve, a pena di inammissibilità, contenere la dichiarazione dell'interessato di non essere già stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento o ancora da svolgersi presso altro distretto ovvero presso lo stesso distretto per le cui sedi propone domanda.
E' ugualmente considerata inammissibile la domanda che non contenga la dichiarazione dell'interessato di non essere stato già sottoposto per almeno due volte ad un giudizio di inidoneità all'assunzione dell'incarico di giudice di pace per qualunque distretto giudiziario.
Eventuali giudizi di inidoneità sopravvenuti alla proposizione della domanda debbono essere tempestivamente comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura, a pena di esclusione dallo svolgimento del tirocinio, cui eventualmente l'aspirante sia stato ammesso.
Il Consiglio superiore della magistratura, sulla base delle proposte motivate del Consiglio giudiziario integrato (da cinque rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello), delibera l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari al triplo dei posti da coprire, qualora il numero delle domande lo consenta.
Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di mesi sei e viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.
Al termine del periodo di tirocinio il Consiglio giudiziario integrato formula un giudizio sull'idoneità di ciascun tirocinante e forma una graduatoria degli idonei alla nomina.
Gli idonei, nel limite dei posti pubblicati, sono nominati giudici di pace con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
Gli idonei che non siano stati nominati in alcuna delle sedi indicate nella domanda possono chiedere di essere destinati ad altre sedi vacanti tra quelle pubblicate ovvero a sedi che si siano rese vacanti nel frattempo e per le quali il presidente della corte di appello abbia ritenuto di non disporre immediata pubblicazione proprio in ragione del cospicuo numero di ammessi al tirocinio nell'ambito del distretto.
Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina.
|
|
|
|
|
Il procedimento per la conferma
Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo.
La conferma può essere richiesta anche dal magistrato onorario che ha superato i 70 anni di età, tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il 75° anno di età.
Il giudice di pace che vuole essere confermato presenta, almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico, domanda di conferma diretta al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente della corte di appello, nel cui distretto è compreso l'ufficio per il quale la conferma è richiesta.
Contestualmente richiede al presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale ha svolto le funzioni di giudice di pace un parere in ordine al lavoro svolto. Il presidente del tribunale rende il parere previa richiesta di informazioni al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 30.7.2002)
Il Presidente della corte di appello, nel cui distretto ha sede l'ufficio del giudice di pace per il quale è stata chiesta la conferma, non procede, salvo diversa valutazione del presidente stesso, alla pubblicazione di tale posto in attesa che si definisca il procedimento di eventuale conferma.
In ogni caso le domande di conferma hanno la priorità rispetto alle domande di ammissione al tirocinio e alle domande di trasferimento di sede.
Ai fini della conferma è necessario che il competente Consiglio giudiziario integrato esprima un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio, basandosi sull'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che sulla quantità statistica del lavoro svolto.
Il Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità del Consiglio giudiziario integrato e del parere del presidente del tribunale territorialmente competente, verifica oltre che la sufficienza della preparazione tecnico professionale e la diligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio, anche l'attualità del requisito necessario alla nomina consistente nella capacità di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito, le funzioni di giudice di pace.
La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura.
I giudici di pace confermati, in servizio alla data del 12 marzo 2001, possono essere ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico, fermo restando il limite massimo dei 75 anni di età (art. 20 della Legge 13.2.2001, n.48). |
|
|
Cosa fa il Giudice di Pace nella materia civile
Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:
-
le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
-
le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
-
le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 Euro)*, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 30 milioni di lire (15.493,71 Euro)**.
Per cause civili di valore fino a 2 milioni di lire (1.032,91 Euro) ***, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.
Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile
- se ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle materie di sua competenza;
- se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere;
- se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma;
- se vuole chiedere, prima dell'inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati.
(*) (**) (***) - Le somme sono indicate in lire perchè non è ancora intervenuta la norma che aggiorna gli importi in euro. Si riportano tra parentesi, a fianco delle cifre espresse in lire, gli importi in euro. |
|
|
La persona davanti al Giudice di Pace civile
Il processo davanti al Giudice di Pace è regolato dal codice di procedura civile.
Per iniziare una causa civile davanti al Giudice di Pace bisogna notificare a mezzo di ufficiale giudiziario alla parte contro la quale si agisce (convenuto), l'atto di citazione che descrive i fatti e indica le richieste.
La citazione è scritta da un avvocato.
Se la parte (attore) sceglie di rivolgersi al Giudice di Pace senza l'assistenza di un avvocato, i fatti e le richieste sono raccolti in un verbale che svolge la stessa funzione della citazione.
Sia l'attore che il convenuto possono stare davanti al Giudice di Pace senza assistenza legale, soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a lire 1.000.000 (un milione) o quando il giudice, su richiesta dell'interessato, lo autorizzi in considerazione della natura ed entità della causa. Negli altri casi le parti devono essere assistite e difese da un avvocato.
L'avvocato ha diritto a vedersi corrisposto il compenso per la sua prestazione professionale secondo una notula compilata sulla base delle tariffe, periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia a seguito di delibera del Consiglio nazionale forense.
L'ammontare dei diritti e degli onorari per gli avvocati sono, in via generale, proporzionati al valore della controversia e sono fissati per scaglioni.
Il processo si conclude con una sentenza contro la quale la parte perdente può fare appello al tribunale nello stesso circondario, tranne nel caso in cui la causa sia decisa secondo equità.
Contro la sentenza pronunciata secondo equità così come contro la sentenza del tribunale è sempre possibile proporre il ricorso per cassazione.
Il Giudice di Pace competente è quello nel cui territorio si trova il luogo di residenza della parte convenuta ovvero, il luogo di residenza dell'attore, ma soltanto se il convenuto non ha in Italia nessun recapito: residenza, domicilio, dimora.
In via facoltativa - che vale solo se il convenuto non la contesta - ci si può rivolgere al Giudice di Pace competente nel luogo in cui deve essere adempiuta un'obbligazione o essere fatto un pagamento o consegnata una cosa o dove si trovano i beni per le cause di servizi condominiali.
Il processo davanti al Giudice di Pace per le questioni di valore fino a 2.000.000 di lire dal punto di vista tributario non implica costi, perché gli atti ed i provvedimenti sono esenti da imposte e tasse e da qualsiasi diversa spesa.
Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa è assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio occorre fare domanda alla Commissione presso il tribunale dello stesso circondario.
Le condizioni economiche per poter essere ammesso al gratuito patrocinio sono valutate dalla Commissione in via equitativa con riferimento all'ammontare del reddito di chi fa domanda ed alla ragionevole previsione di esito positivo della causa. |
|
|
Cosa fa il Giudice di Pace nella materia penale
Il Giudice di Pace, dal 1° ottobre 2001 è anche un giudice penale (ma entra effettivamente in funzione dal 1° gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
Circolare sui quesiti posti dagli uffici del giudice di pace relativamente al compenso da riconoscersi in ordine ad alcune attività di competenza dei giudici di pace in materia penale.
|
La persona davanti al Giudice di Pace penale
Il processo ha luogo normalmente per iniziativa del Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero dopo aver disposto le necessarie investigazioni, se ravvisa elementi sufficienti per sottoporre a processo il soggetto indagato, richiede il suo rinvio a giudizio.
Anche la persona offesa, per i reati perseguibili a querela, può chiedere al giudice l'instaurazione del processo.
In questi casi, l'offeso può presentare un "ricorso diretto" al Giudice di Pace, depositandolo nella segreteria del Pubblico Ministero, che provvede alla formalizzazione dell'addebito.
Il Giudice di Pace, se non ritiene il ricorso infondato o inammissibile, dispone la convocazione delle parti innanzi a sé.
Il processo penale innanzi al Giudice di Pace è caratterizzato dalla particolare attenzione a favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra imputato e persona offesa.
Il giudice, sentita la persona offesa, può dichiarare estinto il reato se l'autore della violazione dimostra di aver provveduto alla riparazione del danno causato e di avere eliminato la situazione di pericolo eventualmente determinata.
E' inoltre previsto che il Giudice di Pace possa astenersi dal procedere quando risulti, per l'esiguità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento, la particolare "tenuità" del fatto (tenuto conto anche del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento arrecherebbe alle esigenze di lavoro, famiglia o salute dell'imputato), sempre che l'offeso non si opponga.
Il Giudice di Pace commina pene pecuniarie oppure sanzioni "paradetentive": detenzione domiciliare, o, qualora il condannato lo richieda, lavoro di pubblica utilità.
L'imputato e la persona offesa sono difesi da un avvocato.
Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di un procedimento penale è assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato. |
|
|
|
|
Normativa
Selezione a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
Decreto 23 ottobre 2003
Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività presso l'Ufficio del Giudice di pace di Misilmeri - Proroga dei termini di decadenza
Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura 10 ottobre 2003
"Nuove modalità di nomina e conferma dei Giudice di pace"
Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia 13 agosto 2003
"Legge 01/08/2003 n. 214 di conversione del D.L. 151/2003 (modifiche al nuovo codice della strada).
Versamento della cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria"
Decreto 13 maggio 2003
"Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività presso l'ufficio del Giudice di pace di Grottaglie - Proroga dei termini di decadenza"
Legge 7 aprile 2003 n. 63
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità"
Legge 14 novembre 2002, n. 259
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia"
Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura 15 dicembre 2001
"Formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il biennio 2002-2003"
Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia 13 novembre 2001
"Formulario per il procedimento davanti al Giudice di Pace"
Legge 3 maggio 2001, n. 163
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 aprile 2001, n.91, recante "Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace"
Decreto Ministero della Giustizia 6 aprile 2001 n. 204
"Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza del Giudice di pace"
Decreto Ministero della Giustizia 26 marzo 2001
(con indice degli articoli)
"Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"
Art. 20 della Legge 13 febbraio 2001 n.48
"Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura"
Decreto Ministero della Giustizia 11 ottobre 2000
"Modificazioni dell'assetto territoriale di taluni uffici giudiziari"
Comunicato della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
"Autoregolamentazione dell'esercizio delle astensioni dalle attività giudiziarie ed amministrative nel comparto degli uffici dei giudici di pace"
Circolare della Direzione generale organizzazione giudiziaria e degli affari generali 7 settembre 2000
"Legge 24 novembre 1999, n. 468. Articolo 26, comma 4. Personale dipendente comunale che opera o che ha operato negli uffici di conciliazione. Utilizzazione negli uffici del giudice di pace. Articolo 26, commi 1, 2 e 3. Messi di conciliazione non dipendenti comunali"
Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
"Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468"
Relazione al decreto legislativo 274/2000
Legge 18 agosto 2000, n.235
"Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari"
Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198
"Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace" - Relazione
Decreto 27 marzo 2000, n. 264
"Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari"
Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura 19 gennaio 2000
"Circolare relativa alle incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei Gudici di pace"
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(con indice degli articoli e note)
"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
Legge 16 dicembre 1999, n. 479
(con indice degli articoli e note)
"Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense"
Legge 24 novembre 1999, n. 468
(con indice degli articoli e note)
"Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale"
Legge 25 giugno 1999, n. 205
(con indice degli articoli e note)
"Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario"
Legge 1 aprile 1999, n. 84
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonchè proroga dell'esercizio delle funzioni medesime"
Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
(con indice degli articoli e note)
"Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"
Con Tabella A: sedi dei tribunali della Repubblica e loro sezioni distaccate e Tabella B: sezioni distaccate di tribunale e Allegati.
Decreto Ministero di Grazia e Giustizia 6 novembre 1996
"Adeguamento della misura delle indennità spettanti al giudice di pace"
Legge 20 dicembre 1995, n. 534
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"
Legge 6 dicembre 1994, n. 673
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile"
Legge 4 dicembre 1992, n. 477
"Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile"
Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404
(con indice degli articoli e note)
"Regolamento di esecuzione degli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace"
Legge 21 novembre 1991, n. 374
(con indice degli articoli e note)
"Istituzione del giudice di pace" (modificata dalla Legge 24 novembre 1999, n. 468)
Legge 26 novembre 1990, n. 353
(con indice degli articoli e note)
"Provvedimenti urgenti per il processo civile" |
|
|
|
|
|
|
|
|